Aggiungo solo, alla già esauriente spiegazione di Power, che per esempio, ai fini degli atti osceni, per considerare la più classica, anche girare nudo per casa davanti ad una finestra, se si é palesemente visibili dall'esterno, costituisce estremo fi reato. Eppure uno sarebbe perfettamente in casa propria.
qualunque luogo non privato (ma anche privato, se esposto al pubblico: per esempio un cortile privato adiacente ed esposto alla vista di un condominio) astrattamente può essere sede di atti osceni.
quello che interessa al magistrato giudicante è il concreto pericolo che l'atto osceno sia visibile dal terzo che ha diritto di transitare o di avere la visione su quel luogo.
quindi, se per le condizioni dei luoghi, ancorché pubblici, tale concreto pericolo non c'è, non c'è neanche la contravvenzione. non importa, poi, sei il puffo si sia nascosto nel cespuglio e sbuchi fuori come un pupazzo a molla.
circostanza diversa è la vicinanza, per esempio, ad una scuola, o altro luogo frequentato per definizione da minori, per i quali il reato scatta per la mera circostanza di consumare in quei luoghi una oscenità. ma anche lì, non c'è (o non ci dovrebbe essere) una oggettività assoluta; andrebbero riguardate le circostanze specifiche: se mi apparto vicino ad una scuola, in un angolo buio alle 3 di notte, non dovrebbe scattare il reato, visto che non è possibile giustificare la presenza di minori a quell'ora. tra l'altro, in tal caso scatterebbe anche la responsabilità dei genitori o di chi è affidatario dei minori, per omessa custodia.