Sulle le Ordinanze Sindacali, per chi ancora non lo sapesse, Che spesso non sono a norma ho queste pagine del mio sito:
http://www.webalice.it/cstfnc73/provved ... indaci.htm
Il sequestro amministrativo preventivo (art. 13 Legge 689/1981) può essere applicato nei limiti del Codice di Procedura Penale, il quale all'articolo 354 prevede tale operazione solo nella sussistenza del pericolo che vi possa essere l'inquinamento o la dispersione delle prove del fatto illecito compiuto. In questo caso il verbale della relativa sanzione amministrativa è già una piena prova fino a querela di falso (art. 2699 Codice Civile) e l'autovettura essendo un bene mobile registrato non può essere disperso. Di conseguneza il sequestro amministrativo in merito non sarebbe lecito. Il tutto da prendere in considerazione se l'Ordinanza Sindacale in connessa è lecita, poiché se questa a sua volta non è a norma, automaticamente il provvedimento in esame non può sussistere!
Riguardo al reato di atti osceni in luoghi pubblici od esposti al pubblico, previsto dall'articolo 527 del Codice Penale, come in automobile, la Cassazione si è espressa con due Sentenze consecutive: la n. 37129/2003 e la n. 6340/2006, le quali affermano che per evitare la fattispecie dolosa del relativo fatto illecito, il quale viene punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, bisogna far appannare i vetri o coprire questi.