Significa che ti sanzionano ugualmente, anche nel caso descritto. Tanto, la stessa norma regolamentare non è conforme ai principi generali dell'Ordinamento.
Riguardo agli atti osceni in luoghi esposti al pubblico, questi sono disciplinati dall'articolo 527 del Codice Penale il quale dichiara: "
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309".
La colpa in questione avviene quando si svolge l'atto in esame ma non si vuole nuocere alla moralità. Quando si sta in un luogo buio ma potenzialmente frequentabile come un parcheggio senza luci e senza far appannare i vetri o coprire questi, sussiste il dolo eventuale, cioè quando ci si assume chiaramente il rischio del danno potenziale e di conseguenza si è condannati per la violazione dell'articolo suddetto con il primo comma.
Potrebbe benissimo sussitere il fattore colposo quando si sta in un luogo buio od illuminato dal giorno ma non potenzialmente transitabile come una stradina di campagna circondata dalla vegetazione.