dottrina e giurisprudenza unanimi lo fanno rientrare nel 1343.
Trovi tutto questo in ogni manuale di diritto, e la cosa è assodata.
la Cassazione ha affermato con la Sentenza n. 10578/2011, che il meretricio non è illecito
Hawkeye ha già esaminato quali sono le fonti del diritto. Come è stato osservato la giurisprudenza non ne fa parte, anche se i giudici di merito debbono attenersi alle interpretazioni fornite nelle massime; è utile soltanto ad interpretare correttamente la legge ma non ha forza di legge. Tantomeno la dottrina, che è utile a spiegare il diritto ma ovviamente non può costituirlo.
Ovviamente, il tutto a prescindere dalla tassazione della stessa prostituzione.
Naturalmente sì a prescindere, tuttavia l'argomento è pertinente perché l'inquadramento di una determinata attività che è praticata professionalmente è possibile solo se essa è lecita e se è svolta attraverso contratti validi ed è difficile immaginare una figura professionale che svolga la propria attività esclusivamente attraverso contratti nulli stipulati con i propri clienti.
Completamente diversa è la considerazione che un arricchimento, comunque raggiunto da un soggetto, sia interesse di un accertamento induttivo. Si potrebbe presumere evasa semplicemente l'imposta di registro sugli atti di donazione, che riguarda anche le donazioni di beni mobili.
Ho riflettuto sulla possibilità che gli interessi che danno luogo al contratto di meretricio siano giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela e vi offro una interpretazione di cui, se gradite, potremmo
discutere (se vorrete sentenziarci sopra invece è indifferente).
Tradizionalmente il rapporto tra la meretrice e il cliente è intepretato come la cessione del consenso al rapporto sessuale in cambio di denaro. Il mero consenso però è un bene indisponibile perché dovrebbe essere spontaneo, quindi o c'è o non c'è e da quì ne deriva la logica del regalino, ossia il cliente non sarebbe più cliente bensì una persona qualunque che attraverso una dazione di denaro si ingrazia il consenso dell'altra parte coinvolta. Se si nega la disponibilità del consenso, come è piuttosto logico fare, il contratto è indeterminato nell'oggetto perché sebbene sia una prevedibile aspettativa che la meretrice presti il proprio consenso al rapporto dietro la consueta dazione, il consenso è spontaneo e non può dirsi certo o automatico.
A quanto leggo su questo forum capisco che l'interpretazione contemporanea del rapporto va verso la prestazione di un servizio, ovvero la meretrice si impegnerebbe in cambio di denaro a prendere una parte attiva nella quale svolge operazioni a beneficio del cliente, il quale paga la prestazione. In questo senso l'interesse economico della meretrice e l'interesse del cliente nel proprio benessere sono meritevoli di tutela.
La differenza tra le due interpretazione è tra una parte passiva ed una parte attiva dell'operatrice di servizi sessuali. Questa visione si conforma all'ordinamento e agli altri rapporti giuridici in cui la prestazione principale è personale. Nel lavoro a tempo per esempio, non sarebbe lecito obbligare una persona a restare immotivatamente in un certo luogo, che costituirebbe sequestro o violenza privata secondo la forma, è lecito farlo però se la persona oggetto della costrizione deve svolgere una mansione che può svolgere soltanto nel luogo stabilito. Allo stesso modo non si può chiedere ad una persona di sopportare un rapporto sessuale ma le si può domandare di prenderne parte nell'ambito del suo servizio ove ella svolga parte attiva.