Esatto.
Per questo non si può pretendere una tutela monitoria.
Quando io parlo, con riferimento alle prostitute, di "libera professione" (ripeto nuovamente che questo vale per chi esercita la professione liberamente e volontariamente, senza subire sfruttamento) mi riferisco all'assenza di dipendenza e degli altri obblighi in capo ai lavoratori subordinati. Chiarito questo è innegabile, come ho detto nel post precedente, che sia una professione sui generis. Mentre un avvocato o un altro professionista (e viceversa un cliente) se non effettua la prestazione pagata (o se paga e non riceve la prestazione) può adire la procedura monitoria oppure un ordinario processo di cognizione, tale via è impedita, proprio per la norma citata, al cliente e alla prostituta.
Il pagamento della prostituta dopo che ha svolto l'attività, o lo svolgimento della prestazione da parte della prostituta dopo essere stata pagata sono un "dovere morale" incoercibile.
Se ho pagato e non ho ricevuto, l'ordinamento non mi tutela. Se ho fatto e non sono stata pagata, idem.
Nessun cliente mai potrà "ingiungere" tramite decreto alla prostituta pagata di compiere l'atto sessuale, e viceversa nessuna prostituta potrà, dopo avere compiuto l'atto, se non pagata, far emettere un decreto al giudice per avere il dovuto.
Per questo quando qualcuno dice che si deve agire civilisticamente mi viene da sorridere.
Si pone la prostituzione alla stregua di ogni altra libera professione dimenticando i dettami delle obbligazioni naturali.
L'ordinamento non assegna tutele nè in un senso, nè nell'altro, a due soggetti che - entrambi - hanno compiuto e si sono avvantaggiati da un atto contrario al buon costume.
Non a caso una prostituta che ha cercato di avere coercitivamente la somma pattuita dopo avere svolto il rapporto, che il cliente non voleva pagarle, è stata condannata per estorsione (ma potrebbe essere anche violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni...non è rilevante). E' anche per questo a mio avviso che l'unica tutela è denunciare il cliente che non vuole pagare per violenza sessuale (cliente che poi è stato condannato), come già accaduto, e costituirsi parte civile in quel processo penale. La somma che otterrà ovviamente sarà un risarcimento che esulerà dalla prestazione compiuta, e quindi non equivalente alla somma pattuita per la prestazione, ma tant'è.