Secondo il prevalente e più convincente orientamento di questa Corte, invero, “per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio” (Sez. III, 19.5.1999, n. 8600, C., m. 214228); e “per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione” (Sez. III, 16.4.2004, n. 23657, R., m. 228971),
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Orbene, l'ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla sussistenza dei requisiti per poter configurare il fumus del delitto di locazione di appartamento al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione, ed in particolare, tra l'altro, sull'esistenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio nell'appartamento e di una attività di organizzazione.