REGOLAMENTI E ORDINANZE
Dato che, ultimamente, la morsa delle FFdO sembra essersi fatta un po' più stringente, mi sono aggiornato sullo stato dei regolamenti di P.U. e delle ordinanze attualmente in vigore lungo il BdA. Nella tabellina ho raccolto quanto ho trovato e ora passo la palla al nostro Ministro della Giustizia - nonché Guardasigilli - francostars, per il suo sempre prezioso parere
[table="width: 100%, class: grid"]
[tr]
[td]Comune[/td]
[td]Regolamento P.U.[/td]
[td]Ordinanze[/td]
[td]Note[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Bergamo[/td]
[td]28/05/2012 (Indice)[/td]
[td]N° 39 del 21/03/2011, scaduta il 30/06/2011 (Indice)[/td]
[td]§4.2: "E’ vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l’atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività" (Da euro 75 a euro 500); §4.3: "Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell’intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati" (Da euro 25 a euro 500); NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lallio[/td]
[td]24/04/2012 (Indice)[/td]
[td]N/D (Indice)[/td]
[td]NESSUN riferimento ai termini "prostituzione" o "meretricio"; § 3.4: "Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria""[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dalmine[/td]
[td]21/03/1990 (Indice)[/td]
[td]N/D tra le 6 visibili (Indice)[/td]
[td]§ 61bis: "Su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di esercitare con qualsiasi modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi pubblici o visibili al pubblico, l'attività di meretricio. E' fatto inoltre divieto di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che esercitino l'attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l'intenzione di esercitare prestazioni sssuali; i conducenti di ogni tipologia di veicolo non possono effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, per richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali; per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera e)" § 111.e: "da Euro 250 a Euro 500 (pagamento in misura ridotta Euro 250)" (*)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Osio Sopra[/td]
[td]30/09/2011 (Indice)[/td]
[td]N/D (Indice)[/td]
[td]§51bis: "Su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di esercitare con qualsiasi modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi pubblici o visibili al pubblico, l’attività di meretricio. E’ fatto inoltre divieto di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che esercitano l’attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l’intenzione dei esercitare prestazioni sessuali. I conducenti di ogni tipologia di veicolo non possono effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale per richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Chiunque viola la disposizione del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da € 166,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,00)"; NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Osio Sotto[/td]
[td]09/06/2011 (Indice)[/td]
[td]N/D (Indice)[/td]
[td]§15.1: "Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: [...] b) assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultino pericolosi per la circolazione stradale in quanto atti e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione a cui sono destinati, nonché atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate; c) concordare oppure contrattare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con le persone che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, i comportamenti assunti o l’abbigliamento, manifestano l’intenzione di esercitare tale attività. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata finalizzata a contattare la persona dedita al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di una o più persone di cui sopra, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione al presente articolo"; §42.1: "Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00"; NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
[/tr]
[/table]
(*) Ho fatto solo una lettura sommaria, perché si tratta della scansione di un documento cartaceo di oltre 50 pagine che, a occhio, sembra ancora battuto a macchina. Non sdraiatevi neppure sulla carreggiata stradale, perché - ammesso che nessuno vi travolga - rischiate poi di incamerare anche una multa salata
Tra l'altro, l'art. 61 bis e l'art. 111 sembrano posteriori, perché stampati con un altro font e apparentemente incollati con il Vinavil sopra un testo preesistente. Se dovessi fare il nome di una sola OTR che sia nata prima che tale documento venisse approvato, mi sentirei quasi in imbarazzo
Giusto per dare un'idea di quanta acqua sia passata sotto i ponti, i colleghi giravano con vetture come questa:

e poi le fanciulle consegnavano l'incasso a qualcuno che si presentava con un macchinone del genere (che, di primo acchito, mi darebbe l'idea di pesare come un carro armato, tanto è massiccio):

Ma, magari, l'amico cippolappo, dall'alto dei suoi 532 messaggi, può stupirci un'altra volta e dirci che lui già c'era e raccontarci qualcosa di quei tempi eroici
Visto che ne avevamo parlato con un collega davanti a una birra, riporto anche un breve estratto delle finalità del sistema di videosorveglianza di Osio, come descritte nell'apposito regolamento del 30/11/2011:
Sembrerebbe quindi che le registrazioni possano permettere solo il rilevamento delle infrazioni al CdS (a patto che ci siano le necessarie omologazioni) e non anche al regolamento di PU. Al limite, allertata da quanto registrato dal sistema di videosorveglianza, la PL potrebbe intervenire "in modo più efficiente ed efficace".
Dato che, ultimamente, la morsa delle FFdO sembra essersi fatta un po' più stringente, mi sono aggiornato sullo stato dei regolamenti di P.U. e delle ordinanze attualmente in vigore lungo il BdA. Nella tabellina ho raccolto quanto ho trovato e ora passo la palla al nostro Ministro della Giustizia - nonché Guardasigilli - francostars, per il suo sempre prezioso parere

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[td]Comune[/td]
[td]Regolamento P.U.[/td]
[td]Ordinanze[/td]
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[td]28/05/2012 (Indice)[/td]
[td]N° 39 del 21/03/2011, scaduta il 30/06/2011 (Indice)[/td]
[td]§4.2: "E’ vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l’atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività" (Da euro 75 a euro 500); §4.3: "Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell’intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati" (Da euro 25 a euro 500); NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
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[td]24/04/2012 (Indice)[/td]
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[td]NESSUN riferimento ai termini "prostituzione" o "meretricio"; § 3.4: "Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria""[/td]
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[td]N/D tra le 6 visibili (Indice)[/td]
[td]§ 61bis: "Su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di esercitare con qualsiasi modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi pubblici o visibili al pubblico, l'attività di meretricio. E' fatto inoltre divieto di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che esercitino l'attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l'intenzione di esercitare prestazioni sssuali; i conducenti di ogni tipologia di veicolo non possono effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, per richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali; per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera e)" § 111.e: "da Euro 250 a Euro 500 (pagamento in misura ridotta Euro 250)" (*)[/td]
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[td]§51bis: "Su tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di esercitare con qualsiasi modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi pubblici o visibili al pubblico, l’attività di meretricio. E’ fatto inoltre divieto di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che esercitano l’attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l’intenzione dei esercitare prestazioni sessuali. I conducenti di ogni tipologia di veicolo non possono effettuare fermate, anche di breve durata, accostarsi, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale per richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che manifestino in modo non equivoco l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali. Chiunque viola la disposizione del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da € 166,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,00)"; NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
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[td]§15.1: "Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: [...] b) assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultino pericolosi per la circolazione stradale in quanto atti e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione a cui sono destinati, nonché atteggiamenti non rispondenti ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate; c) concordare oppure contrattare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con le persone che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, i comportamenti assunti o l’abbigliamento, manifestano l’intenzione di esercitare tale attività. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata finalizzata a contattare la persona dedita al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di una o più persone di cui sopra, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione al presente articolo"; §42.1: "Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00"; NESSUN riferimento al termine "sequestro"[/td]
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(*) Ho fatto solo una lettura sommaria, perché si tratta della scansione di un documento cartaceo di oltre 50 pagine che, a occhio, sembra ancora battuto a macchina. Non sdraiatevi neppure sulla carreggiata stradale, perché - ammesso che nessuno vi travolga - rischiate poi di incamerare anche una multa salata



e poi le fanciulle consegnavano l'incasso a qualcuno che si presentava con un macchinone del genere (che, di primo acchito, mi darebbe l'idea di pesare come un carro armato, tanto è massiccio):

Ma, magari, l'amico cippolappo, dall'alto dei suoi 532 messaggi, può stupirci un'altra volta e dirci che lui già c'era e raccontarci qualcosa di quei tempi eroici

Visto che ne avevamo parlato con un collega davanti a una birra, riporto anche un breve estratto delle finalità del sistema di videosorveglianza di Osio, come descritte nell'apposito regolamento del 30/11/2011:
"1. Il Comune di Osio Sottointende perseguire, con il sistema di videosorveglianza, le finalità rispondenti alla funzioni istituzionali demandate all’Ente, in particolare dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal DPR n. 616del 24.07.1997, dalla Legge n. 65 del 07.03.1986 “Ordinamento della Polizia Locale”, dalla L.R. Lombardia n. 4 del 14.04.2003 (artt. 25 e 26), nonchè dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
a) garantire la sicurezza urbana dei cittadini;
b) tutelare il patrimonio;
c) attivare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
d) identificare in tempo reale, luoghi e situazioni, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale, in modo più efficiente ed efficace;
e) controllare e regolamentare il traffico veicolare, in aree ad accesso limitato;
g) rilevare infrazioni al codice della strada, con le modalità e le omologazioni di legge."
a) garantire la sicurezza urbana dei cittadini;
b) tutelare il patrimonio;
c) attivare uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
d) identificare in tempo reale, luoghi e situazioni, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale, in modo più efficiente ed efficace;
e) controllare e regolamentare il traffico veicolare, in aree ad accesso limitato;
g) rilevare infrazioni al codice della strada, con le modalità e le omologazioni di legge."
Sembrerebbe quindi che le registrazioni possano permettere solo il rilevamento delle infrazioni al CdS (a patto che ci siano le necessarie omologazioni) e non anche al regolamento di PU. Al limite, allertata da quanto registrato dal sistema di videosorveglianza, la PL potrebbe intervenire "in modo più efficiente ed efficace".